Prosegue la task force istituita per l’attuazione in Italia della direttiva AIFM

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Flickr, Creative commons, Massimo Valiani

Va avanti il percorso di recepimento in Italia della direttiva Aifm, autorità dei mercati finanziari. L’ultima tappa è stata la consultazione pubblica congiunta Banca d’Italia e Consob relativa al Regolamento Congiunto, al Regolamento Intermediari, al Regolamento Emittenti e al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, conclusasi alla fine dello scorso mese di agosto 2014.

Assogestioni ha partecipato e ha portato avanti cinque proposte che sono già state accolte nei regolamenti. La prima è l’adozione di un approccio unitario per disciplinare l'autorizzazione dei gestori di Fia (fondi di investimento alternativi) e di Oicvm. Seguono la scelta di considerare la richiesta della SGR di gestire tipologie di Oicr diverse da quelle per le quali è stata autorizzata come ‘modifica all’operatività e non come ‘nuova autorizzazione’ e l’ampliamento della possibilità per i Fia aperti retail di investire, fino al 100% delle proprie attività, in Fia riservati che abbiano determinate caratteristiche.

Inoltre la non applicazione ai gestori di Oicvm e a gestori sottosoglia, di alcuni specifici requisiti previsti dalla disciplina Aifmd in tema di delega di gestione del portafoglio e del rischio. Infine il riconoscimento della possibilità di continuare a conferire l’incarico di valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari in cui è investito il patrimonio dei Fia, nonché delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, ad esperti indipendenti aventi i requisiti stabiliti dal Mef.

Ma ad avere la priorità, fanno sapere gli esperti dell’associazione, sono innovazione e competitività del sistema del risparmio gestito. Su tutte spicca l’invito a Banca d’Italia e Consob di riflettere con attenzione su certi vincoli che potrebbero risultare inefficienti per l’attività dei gestori italiani e così minare la ripresa dell’industria del risparmio gestito ormai in atto da diverso tempo: l’applicazione ai gestori di Oicvm di alcune regole previste per i Fia non pienamente sovrapponibili alle disposizioni di derivazione Ucits; le limitazioni alle modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo; le limitazioni all’attività d’investimento dei Fia aperti retail.

Con riferimento al primo punto, Assogestioni osserva come alcune previsioni della Aifmd che sono state estese ai gestori di Ucits (ad esempio le previsioni in tema di politiche di remunerazione dei gestori, funzione di gestione del rischio, delega di funzioni) non risultano pienamente sovrapponibili né alle vigenti disposizioni domestiche relative alla gestione collettiva del risparmio di derivazione Ucits né, tantomeno, alle corrispondenti materie attualmente disciplinate nella direttiva Ucits V. Con riferimento alle politiche di remunerazione dei gestori di Ucits, l’associazione fa presente che, sebbene il documento di presentazione della consultazione rinvii la disciplina in materia di remunerazione a una successiva consultazione, già emerga dal documento congiunto in consultazione la scelta delle Autorità di vigilanza di estendere la disciplina sulle politiche di remunerazione dei gestori di Fia ai gestori di Oicvm.

Questo approccio non è condivisibile per le seguente ragioni. Sottolinea l’Associazione, “anzitutto la disciplina sulle politiche di remunerazione dei gestori, oltre a dover rispecchiare la relativa disciplina comunitaria di riferimento, dovrebbe attendere, per non creare uno svantaggio competitivo per i gestori italiani, la definizione degli orientamenti dell’Esma. In secondo luogo l’estensione tout court ai gestori di Oicvm della disciplina sulle remunerazioni dei gestori di Fia rischierebbe di non tener conto delle specifiche caratteristiche della gestione di Oicvm.

Con riguardo poi ai casi di sgr appartenenti a gruppi bancari, l’associazione ha colto l’occasione per ribadire la necessità di precisare che la disciplina richiamata della Crd IV sul limite di incidenza della remunerazione variabile in relazione a quella fissa, non trova applicazione nei confronti di SGR inserite nell’ambito di gruppi bancari. Sulle limitazioni alle modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo, l’Associazione ritiene che la materia delle commissioni di incentivo e, più in generale dei costi a carico dei fondi, debba essere disciplinata a livello comunitario, mediante la definizione di regole uniformi valide in tutti i Paesi dell'Unione, così da evitare arbitraggi di tipo regolamentare. L’introduzione a livello nazionale del divieto del calcolo della commissione di incentivo sulla base del confronto dei benchmark azionari price index rispetto alle performance nette del fondo rischia di creare una significativa disparità da un punto di vista competitivo tra gestori di Oicr domestici e gestori di Oicr esteri (Lussemburgo e Irlanda) collocati in Italia.

Per questi ultimi, infatti, non si riscontrano prescrizioni normative puntuali, né sulle modalità di calcolo delle commissioni di incentivo né, tanto meno, sulla versione dell'indice da utilizzare. Sulle limitazioni all’attività d’investimento dei Fia aperti retail, l’associazione fa presente che “le flessibilità introdotte per l’attività di investimento dei Fia aperti retail sono accompagnate da limitazioni che, di fatto, potrebbero risultare penalizzanti per l’industria”. Si fa riferimento, in particolare, alle limitazioni volte a escludere la possibilità (oggi prevista per i fondi aperti non armonizzati) di investire il patrimonio di un Fia aperto retail in un Fia aperto riservato che investa in altri Oicr oltre il limite del 10%.