OICR partner strategici delle banche

porta aperta
"Open door". Håkan Dahlström. www.dahlstroms.com. Flickr.

L’esigenza di ridurre la non performing exposure delle banche e di individuare soggetti alternativi alle banche nell’erogazione di nuovo credito, da un lato, e l’evoluzione della normativa in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, dall’altro, accendono l’interesse sui fondi di credito (in senso lato) in Italia. 

La possibilità per gli OICR italiani di acquistare crediti e titoli rappresentativi di crediti è prevista sin dall’emanazione del DM 228/99 (oggi abrogato e sostituito dal DM 30/2015). Mentre il nostro ordinamento ha previsto soltanto in tempi più recenti la possibilità per gli OICR di erogare direttamente finanziamenti: prima l’art. 22, comma 5, del d.l. n. 91/2014 (convertito dalla l. n. 116/2014) ha modificato la definizione di OICR di cui all’art. 1, comma 1, TUF prevedendo la possibilità per gli OICR di investire in crediti “inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell’OICR”; poi, con l’art. 17 del d.l. n. 18/2016 (convertito dalla l. n. 49/2016) è stata nuovamente modificata la definizione di OICR, specificando che i fondi possono erogare finanziamenti soltanto “a favore di soggetti diversi da consumatori” e introducendo nella Parte II, Titolo III, del TUF il nuovo Capo II-quinquies, rubricato «OICR di credito» che disciplina l’erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani e di FIA UE in Italia a favore di soggetti diversi dai consumatori.

A valle di questo processo, gli OICR – e, più precisamente, ai sensi dell’art. 10 del DM 30/2015 i fondi di investimento alternativi di tipo chiuso – possono essere operatori a tutto tondo nel settore del credito, potendo erogare direttamente finanziamenti a soggetti diversi dai consumatori e acquistare crediti e titoli rappresentativi di crediti

Con particolare riguardo alla gestione della NPE, i fondi possono essere un partner strategico delle banche. L’esigenza delle banche di ridurre la propria NPE può infatti rappresentare un’opportunità per fondi specializzati in tale area di investimenti. Inoltre, sotto il profilo operativo, la gestione dei crediti deteriorati può essere caratterizzata da una maggiore efficienza quando condotta da soggetti a ciò dedicati in via esclusiva, quindi dotati di risorse adeguate e – se indipendenti – liberi da conflitti di interesse nelle attività di recupero dei crediti. 

Ulteriore profilo di interesse per le società di gestione in relazione alla gestione della NPE delle banche è la possibilità di creare tali OICR quali fondi ad apporto: attraverso il conferimento di crediti nel fondo da parte delle banche, queste ultime diventano partecipanti al fondo, sostituendo la NPE con un investimento in uno strumento finanziario il cui sottostante – in presenza di più banche conferenti – è maggiormente diversificato. Nella prospettiva della società di gestione, l’utilizzo della forma del fondo ad apporto può rappresentare una strategia di raccolta. 

L’OICR può investire nei crediti deteriorati nella prospettiva di recupero degli stessi e di guadagno espresso dalla differenza tra il relativo valore di realizzo ed il prezzo di acquisto, oppure quale strada indiretta di ingresso nell’equity delle imprese. In questo secondo caso, il mestiere del gestore dell’OICR è più strutturato e presuppone non soltanto le competenze in materia di gestione dei crediti deteriorati, ma anche quelle tipiche del gestore di private equity, necessarie nella fase successiva alla conversione del debito in equity per poter traghettare la partecipata fuori dalla situazione di crisi e valorizzare così l’investimento.

Ovviamente, il gestore del FIA dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata allo specifico settore di investimento in tutte le sue diverse aree: quindi, a titolo esemplificativo, il team di gestione dovrà avere competenze specialistiche nello specifico ambito di operatività, dunque differenziate a seconda che il fondo eroghi finanziamenti, acquisti crediti non deteriorati, o NPL o UTP; dovrà dotarsi di specifiche procedure operative, quali procedure di affidamento per le SGR che eroghino finanziamenti; le stesse funzioni di controllo dovranno essere dotate di specifiche e adeguate competenze in materia di crediti; dovrà avere competenze adeguate nella valutazione dei crediti, ai fini della determinazione del NAV dell’OICR.