OCF, via libera al nuovo Statuto

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Lo scorso 24 maggio 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze ha approvato, sentita la Consob, il nuovo Statuto e il Regolamento Interno generale di organizzazione e attività (RIO) di OCF, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell’art. 31, co. 4, TUF. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito dell'associazione.

Nello specifico, gli articoli 5 e 6 definiscono le modalità di partecipazione all'assemblea e per aggiudicarsi il diritto di voto. "All’assemblea intervengono gli associati, anche per delega, a mezzo di un solo rappresentante per ciascun associato. Ai fini delle deliberazioni assembleari, gli associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria hanno diritto complessivamente a un voto, al pari degli associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell’Albo riservate alle persone fisiche". Nel caso in cui una categoria comprenda più associati, lo Statuto chiarisce che "l’espressione del voto viene deliberata dagli associati compresi nella categoria, prima dello svolgimento dell’assemblea. È approvata l’espressione di voto assembleare che ottenga la maggioranza".

Il documento si sofferma poi anche sulla costituzione, sul funzionamento e sui poteri del Comitato direttivo (articoli 7, 8 e 9) e sul Comitato di vigilanza (articoli 13 e 14). Il primo, si legge, "è composto dal presidente e da due vicepresidenti, nonché da altri membri fino a un numero massimo di dodici, tutti eletti dall’assemblea su designazione – eccezion fatta per il presidente e i vicepresidenti– degli associati. La categoria degli associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria designano la metà degli altri membri, e la categoria degli associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell’Albo riservate alle persone fisiche designano la restante metà degli altri membri, con la riserva che deve risultare designato almeno un rappresentante per ciascuna sezione dell’Albo".

Per quanto riguarda, invece, il Comitato di vigilanza, composto dal presidente di OCF e da quattro membri nominati dal Comitato direttivo, l'articolo 14 sottolinea che a farne parte dovranno essere "persone dotate di comprovata competenza almeno decennale in materie finanziarie, economiche o giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio". E sulla questione dell'indipendenza, il documento chiarisce più avanti che "all'atto della nomina i componenti del Comitato di vigilanza devono dismettere incarichi o rapporti anche soltanto di natura patrimoniale con associazioni di categoria degli iscritti all’albo tenuto dall’Organismo o dei soggetti abilitati, con gli iscritti all’albo tenuto dall'Organismo e i soggetti abilitati, aventi ad oggetto le attività che possano riguardare soggetti iscritti all’albo tenuto dall'Organismo e tali da comprometterne l’indipendenza".

I componenti del Comitato di vigilanza, inoltre, "non potranno assumere l’incarico se sono stati iscritti all’albo tenuto dall’Organismo nei tre anni precedenti, non possono essere nominati coloro che abbiano rapporti di parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado e coniugio con chi ricopre ruoli direttivi o di controllo all'interno delle associazioni di categoria degli iscritti o delle associazioni di categoria dei soggetti abilitati".