Nessuna tutela per l’investitore esperto che ha compiuto operazioni speculative

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foto: autor Marta, Flickr, creative commons

“Coloro che, pur non appartenendo alla categoria degli operatori professionali, siano sufficientemente attrezzati dal punto di vista culturale, economico e d’ogni altro genere, per poter acquisire conoscenza, informazioni, e una media capacità di valutazione dei prodotti finanziari che intendono trattare; coloro inoltre che siano economicamente in grado di reggere il peso delle eventuali perdite sui loro investimenti, non possono sempre ed indiscriminatamente trasferire sul venditore i rischi impliciti nelle loro operazioni, adducendo meri inadempimenti formali dell’intermediario, o la mancata comunicazione di dati che avrebbero potuto essi stessi facilmente acquisire (quali l’affidabilità dell’emittente dei titoli ed il relativo rating)".

Secondo Paolo Francesco Bruno, associate dello Studio Legale La Scala, è questo il principio che emerge dalla recente pronuncia (Cass. Civ., Sez. III, 8-5-2015, n. 9326) – confermativa del precedente di merito della Corte d’Appello di Milano – della Corte Regolatrice ha di fatto posto un “limite” alle azioni risarcitorie proposte da parte degli investitori nei confronti degli intermediari finanziari, facendo peraltro il punto della situazione rispetto a questioni e temi di rilevante importanza (quali la deposizione del dipendente dell’intermediario finanziario ed il bisogno di rinnovo della documentazione contrattuale in seguito alla introduzione della disciplina regolamentare del 1998). 

Innanzitutto la Corte di Legittimità conferma che le norme a tutela degli investitori costituiscono uno dei risvolti, sul piano operativo, dei principi dettati dalla Costituzione a tutela del risparmio, che impongono di predisporre gli strumenti per evitare che operatori finanziari senza scrupoli approfittino della debolezza, dell’inesperienza ed in genere della mancanza di una preparazione culturale specifica dell’investitore; a tutela, in particolare, di coloro che di risparmi ne abbiano pochi, essenziali e non agevolmente rinnovabili.

Chiarisce tuttavia, nel prosieguo, che tali norme non intendono “ingessare” il mercato finanziario, predisponendo una sorta di assicurazione contro i rischi delle perdite finanziarie, indiscriminatamente distribuita a qualunque investitore, pur se economicamente solido, culturalmente agguerrito ed oggettivamente in grado di procurarsi le informazioni indispensabili per amministrare oculatamente i suoi rischi. In sintesi, qualora i contraenti si trovino in posizione di non rilevante disparità di forze, il principio tralaticio del “caveat emptor” non può essere disatteso neppure con riguardo alla complessità delle transazioni finanziarie. E’ anzi uno dei principi che condizionano il buon funzionamento anche di questo settore dell’economia”.

La pronuncia conferma inoltre che i doveri di informazione e gli adempimenti imposti all’intermediario dal TUF e dalle leggi consimili non sono fini a se stessi, ma vanno rapportati alle peculiarità del singolo caso ed all’effettivo “bisogno di assistenza” dell’investitore, in relazione all’effettiva efficienza causale delle formalità omesse in relazione alle decisioni dell’investitore.

Bruno inoltre sottolinea che la pronuncia di legittimità affronta anche il tema della (in)capacità a testimoniare da parte del dipendente della Banca, confermando il proprio pregresso orientamento, riguardo “l’ammissibilità formale della testimonianza”.

Di rilievo, tuttavia, è l’ulteriore considerazione che la Suprema Corte svolge riguardo all’obbligo di aggiornamento della scheda informativa del cliente (art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998), qualora quest’ultimo sia già cliente della Banca: si legge in sentenza che “Parimenti condivisibile è il rilievo della Corte di appello circa l’insussistenza di un obbligo della banca di sollecitare al cliente la sottoscrizione di un nuovo modulo, dopo l’entrata  in vigore nel 1998 della nuova normativa, considerato che il rapporto era sorto da anni e proseguiva regolarmente”.