Così Moneyfarm esemplifica i costi sotto MiFID II

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Rawpixel.com, Unsplash

Tra i pilastri che sorreggono la rivoluzione dei mercati finanziari introdotta, dopo un’attesa più lunga del previsto, da MiFID II vi sono certamente quelli della trasparenza e dei costi. Una delle più importanti novità introdotte dalla Direttiva riguarda il fatto che “finalmente i risparmiatori sapranno quanto stanno pagando e per cosa esattamente”, ha commentato Paolo Galvani, co-fondatore e presidente di Moneyfarm. “Soprattutto sarà loro chiara la differenza tra costi di gestione e costi di distribuzione, due voci da sempre indebitamente accorpate che hanno ampiamente facilitato dinamiche di conflitto di interesse”.

Come ricordano gli esperti dell’Ufficio studi di Moneyfarm, che ha elaborato una guida completa e dettagliata a tutti i cambiamenti introdotti dallo scorso 3 gennaio, “gli intermediari saranno obbligati a esplicitare tutti i costi in valore assoluto e non solo in termini percentuali”, meno comprensibili di solito per gli investitori al dettaglio. Tali costi, poi, dovranno essere comunicati in modo esplicito e mediante l’utilizzo delle dovute voci: costi del servizio, costi associati al prodotto e commissioni di retrocessione (inducements).

La normativa prevede, inoltre, che la trasparenza della comunicazione tra intermediario e investitore riguardi tutte le fasi del rapporto e distingue tre diversi tipi di informative: informativa ex-ante (che comunica tutti i costi prima di accedere al servizio e in cui sarà specificato se la consulenza avviene su base indipendente o meno), informativa una tantum (su richiesta del cliente) e informativa ex-post (a cadenza annuale, riportante i costi sostenuti relativamente ai singoli prodotti e al portafoglio complessivo). A queste vanno aggiunte poi le comunicazioni trimestrali, che includono il dettaglio degli strumenti su cui gli intermediari effettuano l’investimento, le segnalazioni ad hoc in caso di liquidità di un titolo e le informazioni specifiche sulle soglie di perdita e sull’eventuale effetto leva.

Per quanto riguarda i costi di ricerca, inclusi fino a oggi nel costo di gestione, essi saranno finalmente scorporati dal costo di esecuzione delle transazioni e bisognerà comunicare in anticipo chi dovrà farsene carico. I costi di negoziazione (switch), invece, saranno da giustificare con una valutazione costi/benefici per il cliente. In altri termini, il distributore dovrà motivare lo switch dimostrando che i benefici derivanti dal cambiamento sono superiori ai costi associati.

“L’obbligo di indicare tutti i costi associati allo strumento e al servizio”, scrivono da Moneyfarm, “potrebbe impattare sui ricavi dei maggiori player domestici non indipendenti e determinare un aumento dei costi da sostenere per far fronte alle crescenti richieste di dati per finalità di reporting ex-ante, ex-post e su richiesta del cliente”. Nella tabella sottostante, la società ha riassunto i costi complessivi che non saranno più celati dietro il NAV dello strumento ma verranno indicati in modo esplicito.

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Dalla teoria alla pratica

Per rendere ancora più chiaro il possibile scenario di fronte al quale si ritroveranno i risparmiatori, Moneyfarm ha ipotizzato due esempi riguardanti rispettivamente un investimento in un singolo strumento (con un importo iniziale di circa 6.000 euro) e un portafoglio di differenti strumenti finanziari (con un importo complessivo iniziale di circa 50.000 euro), riportando esplicitamente ogni singola voce di costo sia in termini nominali che percentuali. Un esercizio che, come commentano gli esperti di Moneyfarm, “dovrebbe accrescere la consapevolezza dell’investitore rispetto ai costi sostenuti per l’investimento finanziario” (clicca sulle immagini per ingrandirle).

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