MiFID II conto alla rovescia per il recepimento

Con la recente approvazione da parte del Governo - lo scorso 28 aprile - dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/65/UE, siamo alle battute finali del processo di recepimento in Italia della cosiddetta MiFID II, inizialmente prevista per il 3 gennaio 2017 e successivamente rinviata al 3 gennaio 2018, a causa delle difficoltà pratiche riscontrate nella sua applicazione. 

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dovranno essere emanate entro il 3 luglio 2017. L’apparato normativo al momento disponibile è rappresentato dalla MiFID II, dal Regolamento MiFIR, e dai numerosi Regolamenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea lo scorso 3 marzo 2017, che integrano il regime della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento 600/2014/UE (MiFIR). 

Il recepimento della MiFID II segnerà un momento importante e di svolta nel mercato degli strumenti finanziari e ancora di più in quello degli intermediari finanziari, posto che le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire ai clienti che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti. Già in base alle disposizioni della MiFID, l’impresa di investimento che presta servizi di consulenza o di gestione del portafoglio è tenuta ad acquisire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti e ai suoi obiettivi di investimento; con la MiFID II tale previsione viene rafforzata. 

Inoltre l'impresa, quando effettua consulenza agli investimenti deve condividere con il cliente, prima che la transazione sia conclusa, le motivazioni che hanno portato a ritenere che l'operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative. 

La consulenza

Si ampliano, poi, gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori. In tema di consulenza finanziaria, la MiFID II conferma l'importanza della consulenza come servizio di investimento alla clientela retail: il principale cambiamento è l'introduzione della consulenza 'indipendente', con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento. Quando l'impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa: 

a) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti, tali da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o rapporti legali o economici tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; 

b) non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorre comunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Nel caso in cui l'impresa di investimento riceva degli incentivi, dovrà immediatamente trasferirli al cliente, con il divieto che tali somme vadano a compensazione della parcella di consulenza che il cliente dovrà pagare. 

La product governance

Con la revisione della MiFID, il legislatore UE si prefigge di fare un ulteriore passo in avanti per la protezione dell'investitore dettando una disciplina specifica sulla product governance, ossia su come i prodotti finanziari debbono essere costruiti, e sulla product intervention, ossia prevedendo nuovi poteri per l'ESMA e le autorità di vigilanza nazionali che possono intervenire per limitare o addirittura bloccare la commercializzazione di alcuni prodotti se ritenuti pericolosi per i risparmiatori.  

La MiFID II introduce, pertanto, una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari. I produttori sono infatti chiamati a definire e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela. Dal canto loro, i distributori sono tenuti a contribuire all'implementazione di strategie distributive appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato di riferimento.  

Altro aspetto riguarda la remunerazione interna, che interessa anche gli agenti collegati, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari): non saranno ammessi gli incentivi alla vendita di prodotti solo perché più convenienti, cosi come le campagne per spingere all'acquisto di strumenti che garantiscono commissioni più elevate.