Il futuro di MiFID II e MiFIR

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François Genon, Unsplash

Il futuro delle direttive comunitarie che disegnano l'attuale panorama della distribuzione dei prodotti e servizi finanziari all'interno dell'Unione Europea torna prepotentemente al centro dell'attenzione. La prima evidenza è qualle della necessità di un intervento se tanto le autorità nazionali che sovranazionali hanno avvertito la necessità di aprire il confronto su possibili modifiche del quadro regolamentare e delle sua interpretazioni.

La Commissione Europea ha ufficialmente aperto una consultazione sull'eventualità di una riforma delle normative europee MiFID e MiFIR. La consultazione si concentra su potenziali modifiche delle norme a tutela degli investitori. "Per trovare il giusto equilibrio tra la promozione della partecipazione degli investitori ai mercati dei capitali, la competitività del settore finanziario europeo e la salvaguardia degli interessi degli investitori", spiegano.

La consultazione avanza la possibilità di introdurre un nuovo strumento di trasparenza che consentirebbe ai gestori, ai consulenti e ai loro clienti di accedere ai prezzi delle classi di attivi in tempo reale in tutta l'UE in un formato consolidato. Tale introduzione richiederebbe delle modifiche alla MiFID e alla MiFIR.

"Queste normative, in vigore dal gennaio 2018, sono la pietra angolare che l'Unione Europea ha messo in campo dopo la crisi finanziaria", spiega il comunicato. "L'obiettivo è quello di migliorare la protezione degli investitori e garantire una negoziazione trasparente, efficiente e competitiva degli strumenti finanziari”. La Commissione è consapevole del fatto che le regole hanno funzionato bene nel complesso, ma intravede lo spazio di manovra per alcuni necessari adeguamenti

"Abbiamo bisogno di regole del settore finanziario ben funzionanti per garantire l'efficienza del mercato dei capitali dell'UE, sia per le imprese che cercano finanziamenti sia per i cittadini europei che vogliono investire il loro risparmio", afferma il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis.

La consultazione online è accessibile qui e sarà aperta fino al 20 aprile 2020.

La posizione di Consob

La data da segnare in calendario per quanto riguarda specificamente l’Italia è invece il 7 marzo 2020, chiusura della consultazione con il mercato sulla trasparenza dei costi dei servizi d’investimento fissata da Consob. L’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari ha infatti avviato il confronto con le società del settore in vista di una "Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori". L’attenzione è dunque tutta per MiFID II in questo caso con “l’obiettivo di assicurare che gli investitori siano consapevoli di tutti i costi e gli oneri per la valutazione degli investimenti, anche in un'ottica di confronto fra servizi e strumenti finanziari”. In particolare, si legge nel documento, “è emersa la presenza di ambiti di disallineamento nelle condotte degli intermediari meritevoli di specifiche considerazioni di indirizzo allo scopo di proteggere il diritto dei clienti a ricevere dai prestatori di servizi un’informativa chiara, corretta e non fuorviante”. Questa in sintesi la motivazione dell’iniziativa che mira ad una maggiore aderenza all’informativa da parte degli intermediari sugli obblighi di disclosure ex post, a minimizzare il rischio reputazionale, a migliorare la qualità della relazione intermediario cliente e a favorire trasparenza, comprensibilità e comparabilità di costi, prodotti e servizi.

Tre i punti toccati dalle raccomandazioni Consob su cui è richiesto il parere del mercato: struttura e contenuto dell’informativa da inviare ai clienti, rapporto tra informativa aggregata e analitica e tempistica di invio. Sull’ultimo punto, “le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, per consentire ai clienti di apprezzare i costi e il relativo impatto sui rendimenti in data il più possibile prossima alle determinazioni assunte sul patrimonio investito”, raccomanda Consob, che per quanto riguarda le rendicontazioni infannuali indica come termine ultimo “la fine del periodo successivo a quello di riferimento”.

Rilevante inoltre l’aspetto relativo alla struttura della rendicontazione “che dovrebbe essere resa alternativamente:

  • con un documento stand alone, che può essere trasmesso contestualmente ad altri documenti (quali il rendiconto periodico di gestione o quello sugli strumenti finanziari), dai quali deve restare fisicamente distinto;
  • all’interno di un documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina (o in quella immediatamente successiva al frontespizio e all’indice), con un’opportuna evidenziazione grafica e senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni o messaggi promozionali”.

Il documento integrale è consultabile online.