L’Albo unico dei consulenti finanziari è legge

luca_ride
immagine ceduta

Dopo circa dieci anni di attesa e di proroghe, passato attraverso complicate procedure legate alle definizioni e osteggiato dalle banche e dalle reti di promozione finanziaria, finalmente l’Albo unico dei consulenti finanziari ha ricevuto il nulla osta. La questione si è risolta come diretta conseguenza della approvazione della legge di Stabilità 2016.  L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato con 162 voti favorevoli e 125 contrari il disegno di legge di stabilità 2016. Nella nuova entità saranno trasferite le funzioni di vigilanza di primo livello, attualmente in capo alla Consob. Quest’ultima però mantiene la vigilanza di secondo livello sull’organismo stesso. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF); persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF); società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF).

Cosa dice il Nafop
La gestione dell’Albo stesso è piuttosto macchinosa e oscura dato che l’organismo che vigilerà sull’Albo stesso è di proprietà di banche e reti commerciali. Ne parliamo con Luca Mainò, membro del Direttivo di Nafop, l'associazione dei consulenti indipendenti: “dopo circa dieci anni di proroghe siamo approdati a una situazione in cui potremo lavorare con serenità e chi vorrà potrà accedere alla professione, slegato da banche e reti. La confusione sui nomi dei soggetti che faranno parte del nuovo albo crea nuovi rischi per i risparmiatori per i quali non sarà semplice distinguere tra advisor e tied agent. Infine, l’organismo che vigilerà sull’albo stesso è di proprietà di banche e reti commerciali creando una situazione a dir poco bizzarra nella quale questi soggetti dovranno vigilare e controllare gli indipendenti, in una situazione paradossale francamente poco comprensibile agli occhi dei risparmiatori e dell’intero mercato. Noi fee only siamo fieri di essere gli unici operatori a possedere il requisito dell’indipendenza soggettiva che caratterizza da sempre la nostra azione al fianco dei clienti”.

Le legge nel dettaglio 
L’articolo 1, commi 36-48 – Sistemi di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari della Legge di Stabilità 2016 riforma il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede l’istituzione di un Albo unico gestito da un organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l’attuale organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo organismo per la tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari. A questo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all’organismo in questione, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell’albo sia della vigilanza da parte dell’organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari. 

Come funziona il sistema di risoluzione stragiudiziale
Sul tema della revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela viene rimessa alla Consob la disciplina attraverso l’istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l’effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.