ESMA, COVID-19: indicazioni sugli obblighi di pubblicazione delle best execution

Rawpixel, Unsplash
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L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato delle indicazioni sulle pubblicazioni che le sedi di negoziazione e le imprese di investimento sono tenute a fornire in ottemperanza al regime MiFID II, nel contesto dell'emergenza sanitaria causata dalla COVID-19. Le dichiarazioni dell’ente europeo riguardano la pubblicazione delle best execution (RTS 27) e delle informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione (RTS 28).

Secondo il Regolamento delegato UE 2017/575, che integra la Direttiva MiFID II, per quanto riguarda la pubblicazione delle best execution (RTS 27), le sedi di esecuzione erano tenute a pubblicare entro il 31 marzo i dati sulla qualità delle esecuzioni delle operazioni in termini di prezzo, costi, velocità e probabilità di esecuzione delle operazioni per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019. Inoltre, le imprese di investimento (ICS) erano tenute a pubblicare, entro il 30 aprile, il report sull’identità delle cinque principali sedi di esecuzione per le negoziazioni del 2019 (RTS 28).

Considerando la situazione eccezionale che le entità si trovano ad affrontare a causa della pandemia COVID-19, l'ESMA presume che possano essere costrette a ritardare queste pubblicazioni.

Pertanto, raccomanda le autorità nazionali competenti dell'UE di prendere in considerazione delle misure di allentamento degli obblighi: da un lato di rinviare la pubblicazione del report sulla qualità dell'esecuzione (RTS 27) al più tardi al 30 giugno, data prevista per la prossima pubblicazione trimestrale. E dall’altro di ritardare la pubblicazione del report sui cinque principali centri di esecuzione e intermediari (RTS 28) fino al 30 giugno.

L'ESMA sottolinea inoltre l'importanza che le entità tengano un registro delle decisioni prese in merito ai ritardi di tali pubblicazioni.