Ecco cosa stabilisce la nuova direttiva che integra MiFID II

Atomium Bruxelles
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Lo scorso 31 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la tanto attesa direttiva della Commissione che integra MiFID II. Il testo, disponibile anche in italiano, fa chiarezza su una serie di punti attorno ai quali vi era ancora incertezza. Tra questi, la legittimità della riscossione di retrocessioni vincolata al miglioramento della qualità del servizio offerto al cliente, esposta nell’articolo 11 della norma.

Secondo quanto si legge nel documento, “onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al cliente”, e quindi giustificati, se si soddisfano contemporaneamente tre condizioni. La prima è che forniscano al cliente un servizio aggiuntivo o di livello superiore e che sia proporzionale al livello di incentivi ricevuti. La seconda è che non offrano “vantaggi diretti all’impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza un beneficio tangibile per il cliente interessato”. E infine che siano “giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo”.

Per quanto riguarda il servizio aggiuntivo o superiore che consentirebbe la riscossione di incentivi, la norma non fornisce un elenco limitato o definito ma specifica, a mo’ di esempio, tre tipologie di consulenza non indipendente che potrebbero essere prestate. In primo luogo, la prestazione di consulenza non indipendente e accesso a una vasta gamma di prodotti finanziari adeguati, compresi gli strumenti di terzi. Il secondo esempio presentato dalla norma consiste nel “combinare la consulenza non indipendente o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui egli ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'asset  allocation ottimale”. Infine, la norma propone di dare accesso a un prezzo competitivo a una vasta gamma di strumenti che “possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con l'impresa di investimento, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati agli strumenti finanziari”.

Target market negativo

Un altro punto sul quale la direttiva fa chiarezza riguarda gli obblighi di governance dei prodotti per i distributori, di cui si parla nell’articolo 10. Oltre a ricordare che “le imprese di investimento stabiliscono il mercato di riferimento per il rispettivo strumento finanziario, anche qualora il mercato di riferimento non sia stato definito dal produttore”, la norma stabilisce che “le imprese individuano i gruppi di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile”. Una certa agitazione nel settore si era già manifestata quando l’ESMA si era pronunciata su questo target market negativo, a causa della difficoltà derivanti dalla sua messa in pratica.

Distributori e produttori

Ma la norma definisce soprattutto quelli che sono gli obblighi e le competenze di distributori e produttori dei prodotti, essendo il primo a doversi assicurare che i prodotti distribuiti rispettino le caratteristiche e le necessità dei destinatari. Parallelamente, gli obblighi imposti ai produttori sono volti a una maggior protezione degli investitori finali, secondo il criterio della trasparenza specialmente in materia di costi e informazioni sulle caratteristiche dei prodotti.