Direttiva AIFM e modifiche alla disciplina tributaria degli OICR

Stefano_Tellarini
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Il recepimento in Italia della Direttiva AIFM (Direttiva 2011/61/UE) da parte del d.lgs. 44/2014 ha costituito l’occasione per l’introduzione di alcune semplificazioni nel regime tributario italiano dei proventi derivanti dall’investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio da parte di persone fisiche residenti. Ad esempio, il decreto ha esteso le medesime regole di tassazione a tutti gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri, a prescindere dalla natura dei beni in cui è investito il patrimonio degli stessi, con la sola esclusione degli organismi di investimento immobiliare. Ciò comporta, in particolare, l’applicazione della ritenuta alla fonte con aliquota del 26% sui proventi derivanti dall’investimento in fondi esteri conformi alla direttiva 2009/65/CE oppure il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero, con la sola eccezione dei fondi immobiliari. Sulla base della normativa previgente, invece, la ritenuta era applicabile solamente con riferimento ai proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento il cui patrimonio fosse investito in beni diversi dagli strumenti finanziari (per esempio, beni d’arte, metalli preziosi o altre materie prime negoziate) concorrevano alla formazione del reddito complessivo del contribuente soggetto ad imposizione sulla base delle ordinarie aliquote progressive. 

Il decreto legislativo 44/2014 ha inoltre semplificato le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale realizzati in sede di rimborso o cessione delle quote di OICR, eliminando la previsione che stabiliva che il costo delle quote o azioni ed il valore di rimborso o cessione dovevano essere sempre determinati con riferimento ai NAV indicati nei prospetti periodici dell’OICR. La previgente normativa (che risaliva alla riforma del regime tributario degli organismi di investimento collettivo attuata dal decreto legislativo 461/1997) garantiva una ideale coincidenza tra l’incremento di NAV in capo all’OICR ed il reddito di capitale realizzato dai partecipanti. Tuttavia, essa era all’origine di complessità nelle modalità di tassazione dei redditi derivanti dall’investimento nell’OICR. Infatti, ogniqualvolta il prezzo di acquisto o cessione delle quote differiva dal loro valore determinato sulla base del NAV del fondo, il provento realizzato doveva essere ripartito in due componenti: la componente corrispondente all’incremento di NAV del fondo che si qualificava come reddito di capitale ed era assoggettata alla ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies, dPR 600/1973 ed il differenziale ulteriore (positivo o negativo) tra il provento effettivamente realizzato e tale incremento di NAV che rientrava, invece, nella categoria dei redditi diversi.

La cessione ed il riscatto potevano, quindi, originare proventi rientranti nelle due categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi, soggetti ad imposizione sulla base di regole differenti. In particolare, mentre i primi sono determinati ed assoggettati ad imposizione per il loro ammontare lordo, senza possibilità di compensazione con componenti negativi di reddito, per i redditi diversi è ammessa la possibilità di utilizzare in compensazione le minusvalenze ed i differenziali negativi precedentemente realizzati. Per effetto della modifica normativa il reddito di capitale derivante dalla cessione o dal riscatto è ora determinato in ogni caso facendo riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto, con la conseguenza che l’intero ammontare dei proventi realizzati si qualifica come reddito di capitale ed è soggetto alla ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies, dPR 600/1973. 

Continuano invece a rientrare nella categoria dei redditi diversi i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il riscatto delle quote. Tali perdite sono, quindi, utilizzabili in compensazione con gli eventuali redditi diversi realizzati dal medesimo investitore (come, ad esempio, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate o di altri titoli o certificati di massa) sulla base delle regole ordinariamente applicabili. Tale compensazione è preclusa con i proventi positivi derivanti da quote di OICR di cui sopra, anche se realizzati tramite la cessione delle relative quote. Questi, infatti, in quanto rientranti nella categoria dei redditi di capitale sono assoggettati ad imposizione per il loro ammontare lordo.