Da gennaio nuovi obblighi di reporting di commissioni di performance

Attilio Veneziano
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Analisi a cura di Attilio Veneziano, legale e fondatore dello studio Veneziano & Partners.

La distribuzione in Italia di UCITS verso la clientela retail diventerà più onerosa con l’introduzione di nuovi obblighi di reporting a partire dal gennaio 2019. Infatti, l’imposizione di tali nuovi requisiti operata di recente impatterà le autorizzazioni alla commercializzazione di UCITS armonizzati verso la clientela retail in Italia. Tali nuovi requisiti sono stati inseriti a mezzo di un aggiornamento del manuale DEPROF della Consob ed i relativi obblighi di reporting verranno adempiuti attraverso il medesimo sistema telematico mantenuto dalla autorita’ regolamentare italiana. Il sistema telematico DEPROF viene già utilizzato a partire dalla sua introduzione del 2012 per il reporting di informazioni e dati relativi alla distribuzione in Italia di UCITS armonizzati verso la clientela retail. 

Il nuovo reporting

Gli emendamenti principali pertengono alla sezione relativa all’offerta di UCITS armonizzati domiciliati in stati europei diversi dall’Italia e prevedono l’introduzione di nuove sezioni nel sistema telematico DEPROF della Consob.

Le nuove sezioni si riferiscono alle commissioni di distribuzione ed alle commissioni di performance.

La comunicazione relativa alle commissioni di distribuzione si applicherà esclusivamente agli UCITS domiciliati in Italia, mentre invece i requisiti relativi alla comunicazione delle commissioni di performance si applicherà sia agli UCITS domiciliati in Italia che all’estero e distribuiti verso la clientela retail.

Metodologia per il reporting relativo alle commissioni di performance

La comunicazione delle commissioni di performance si divide in diverse sezioni. In primo luogo, è necessario indicare se tali commissioni siano previste dalla documentazione di offerta dello UCITS e, se del caso, se queste siano state applicate o meno nel corso del precedente anno finanziario. Il sistema DEPROF consente all’utente di effettuare la scelta tra le opzioni che seguono:

  1. Non previste dalla documentazione d’offerta;
  2. Previste ma non applicate nel corso dell’anno finanziario precedente
  3. Previste ed applicate nel corso dell’anno finanziario precedente

Ovviamente, nel caso di cui al punto b), il fatto che le commissioni di performance, previste nella documentazione d’offerta dello UCITS, non siano state applicate si riferisce a tutte le circostanze in cui le condizioni che determinano l’applicazione di tali commissioni non si siano verificate. Nel caso di cui al punto c) invece, ove le commissioni di performance siano state applicate, lo UCITS deve specificare la percentuale applicata relativa all’importo applicato nel corso dell’anno finanziario precedente.

Nel caso in cui le commissioni di performance siano previste dalla documentazione d’offerta ed applicate, una nuova sezione inserita nel sistema e denominata Note dovrà essere utilizzata al fine di inserire una descrizione della metodologia attualmente applicata per il calcolo delle commissioni di performance secondo la descrizione contenuta nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori dello UCITS. In questa sezione lo UCITS deve indicare se il calcolo delle commissioni di performance viene effettuato i) individualmente per ciascun investitore; ii) con riferimento ad un benchmark o ad uno specifico obiettivo di rendimento; iii) utilizzando la metodologia high watermark.

Infine, gli UCITS dovranno descrivere la frequenza della cristallizzazione delle commissioni di performance e del trasferimento degli importi al gestore dello UCITS. Tale frequenza dovrà essere indicata in mesi. Tale frequenza di cristallizzazione delle commissioni di performance è fedele alla definizione della stessa contenuta nelle linee guida emanate dalla IOSCO sulla Good Practice for Fees and Expenses of Collective Investment Schemes.

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