Comincia il conto alla rovescia per MiFID II e MiFIR

loungerie
foto: autor loungerie, Flickr, creative commons

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della Direttiva e del Regolamento relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID e MiFIR rispettivamente), inizia un nuovo quadro legislativo per le imprese di servizi di investimento, per i mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che offrono servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’Unione. I due testi già tradotti in tutte le lingue ufficiali e pubblicati giovedi scorso, stabiliscono la loro entrata in vigore per la prima settimana di luglio. Tuttavia, entrambe le norme prevedono un calendario complesso di trasposizioni e applicazioni pratiche.

Una volta entrato in vigore il 3 luglio, il Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non necessita di recepimento. Ma nella suddetta data si inizieranno ad applicare solo alcuni elementi, mentre la maggior parte inizierà a decorrere dal 2017 e altri a partire dal 3 gennaio 2019. La Direttiva invece, che entrerà in vogore anche dal 3 luglio, dovrà essere incorporata nel sistema giuridico di ciascun Stato membro entro il 3 luglio 2016. In ogni caso, la Direttiva si applicherà a partire dal gennaio 2017, fatta eccezione per un paio di questioni che rimangono in sospeso fino al 3 settembre 2018. L'obiettivo del legislatore è stato quello di ritardare l'applicazione di MiFIR per fare in modo che coincida con la Direttiva, in modo che la nuova normativa entrerà in vigore simultaneamente.

Tra tutti i nuovi aspetti che portano entrambi i testi,  si evidenzia l'ormai famoso articolo 24 della Direttiva in cui si afferma che per la fornitura di un servizio di gestione del portafoglio l’impresa di investimento non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti".

Il nuovo concetto di consulenza, che  consente di chiaramente distinguere l'indipendente dal non indipendente; una maggiore trasparenza nella negoziazione di titoli, ETF, certificati, obbligazioni e derivati ​ ...; le limitazioni alla negoziazione nei mercati non regolamentati; i requisiti relativi alla produzione e distribuzione di prodotti finanziari ... sono solo un esempio del complesso meccanismo del nuovo regolamento il cui obiettivo principale è la tutela degli investitori e un migliore funzionamento dei mercati. A tal fine, sia l'autorità di vigilanza europea ESMA sia le autorità nazioanli vedono ampliati i loro poteri.