Voluntary disclosure, a partire dal 17 novembre ci sarà un ciclo di audizioni ad hoc

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Lo scorso 11 novembre 2014 si è conclusa la discussione in seduta plenaria delle Commissioni Giustizia e Finanza del Senato in materia di voluntary disclosure. È previsto che a partire dal 17 novembre 2014, presso la VI Commissione, si svolga un ciclo di audizioni ad hoc in seguito del quale potranno essere presentate proposte di modifica. Spiega l’avvocato Roberto Lenzi dello studio legale Lenzi e Associati che i casi sono due: “o il senato approva totalmente (e si va avanti) oppure introduce anche una sola modifica e allora il testo ritorna alla Camera. Il Governo potrebbe percorrere anche una terza strada: introdurre le norme in materia nel Decreto stabilità”. Ecco come funziona nelle parole dell’avv. Lenzi.

Quali sono le principali differenze tra l’attuale testo e quello di cui al Decreto legge di inizio anno, poi decaduto? 

La prima è l’allargamento della copertura penale: non solo per infedele o omessa dichiarazione ma anche per dichiarazione fraudolenta e omesso versamento imposte sostitutive e Iva. La seconda è l’estensione della procedura di collaborazione volontaria anche per i capitali occultati in Italia. I destinatari non sono solo più le persone fisiche ma anche le giuridiche. C’è poi l’introduzione del reato di “autoriciclaggio” quale grande variabile per incentivare a mettersi in regola. Il calcolo forfettario è per capitali inferiori ai 2 milioni di euro. E ancora, ci sono l’esclusione della punibilità per i cosiddetti “concorrenti” nel reato (intermediari esteri, professionisti, terzi in genere); fatto che avrebbe complicato la vita a questi soggetti se uno avesse voluto mettersi in regola. Inoltre, c’è la riduzione dell’impianto sanzionatorio a condizione che lo Stato dove si trovano i capitali  faccia un accordo fiscale con l’Italia entro 60 giorni dalla entrata in vigore della norma. Il pagamento opzionale anche in tre rate (mensili anziché in un’unica soluzione) e il fatto che i professionisti non sono responsabili nella presentazione della voluntary, a condizione che il contribuente esibisca un apposita autocertificazione (con assunzione diretta della responsabilità) in questo senso.

Quali sono le differenze con gli scudi fiscali del 2002-2003 e 2008-2009?

La voluntary non è 'sorella' degli scudi passati, ma solo una lontanissima parente. Non è un condono (2002-2003), né una sanatoria (2008-2009). Le imposte vanno versate integralmente. Occorre fare una ricostruzione analitica (meccanismo pesante e oneroso) per la determinazione corretta delle imposte. “Occorre ricostruire ogni singolo movimento del cliente (tenendo conto delle differenze a seconda che  gli asset siano in Paesi in white list o black list) e si va indietro quanto è necessario fino arrivare al momento zero. Immaginiamo quale sia l’universo investibile nell’ambito degli attivi finanziari e per ognuno occorre qualificarne la natura e a quale tipo di fiscalità era connesso (decine di migliaia di titoli alcuni dei quali non più in database o problematici, quali quelli facenti capo a soggetti interposti).  Altri problemi possono sorgere se i capitali sono in investimenti non liquidabili (immobili e opere d’arte) in quanto il contribuente potrebbe non avere i mezzi per pagarli”. Il confronto del contribuente, poi, è nominativo con l’amministrazione finanziaria e non con il professionista o l’intermediario del caso. Con lo scudo l’imposta forfettaria si chiudeva lì (escluso il caso della successiva imposta sulle attività scudate e quello dell’Iva non scudabile). Nella voluntary, infine, c’è anche un problema di coordinamento con le norme sulla cosiddetta Euroritenuta che ha consentito, a fronte del mantenimento dell’anonimato, di pagare (sulla voce interessi) un’aliquota del 30%. Si pone pertanto il problema della doppia tassazione.

Cosa fare allora?

Occorre analizzare caso per caso e valutare quanto denaro ho, da quanto tempo, come l’ho formato e se ho fatto dei movimenti in periodi di imposta ancora aperti. Ci saranno situazioni in cui la convenienza apparirà evidente; altri che invece saranno molto penalizzanti. Pertanto, non è irragionevole ipotizzare (nonostante il concreto spettro dell’autoriciclaggio e dello scambio di informazioni internazionale, ormai imminente) una doppia opzione: o lo Stato abbatte in maniera significativa le sanzioni (e allora si possono attendere adesioni) oppure non è difficile pensare che chi ha occultato fondi all’estero pensi più a nasconderli meglio (con quali risultati non si può dire) piuttosto che a rimpatriarli. In altre parole c’è la necessità di trovare una soluzione tra una Cooperazione internazionale sempre più pregnante e la convenienza in termini non solo economici nell’aderire. È un problema anche di opportunità e intelligenza politica, non condizionata da ideologie preconcette di tipo punitivo. O si vuole fare cassa (in tal caso si deve ragionare così) oppure si prende un’altra strada (con problematiche consequenziali in termini di recupero importante delle somme evase). 

E sul fronte penale?

Imputare penalmente qualcuno sulla base delle informazioni che questo qualcuno fornisce spontaneamente con l’intento di risarcire il danno provocato pagando le imposte versate più le sanzioni appare quantomeno ‘strano’. La voluntary dovrebbe portare a un’esclusione della punibilità più ampia (ad esempio, in Germania, con il pagamento di una sanzione ulteriore del  5% si sana il penale)”. Inoltre c’è il problema che l’UCIFI (ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali), una volta completata la procedura di voluntary, deve trasmettere obbligatoriamente il fascicolo alla Procura della Repubblica. E non tutte le Procure hanno le competenze e ragionano nello stesso modo nella qualificazione del reato. 

Quali sono i numeri?

Secondo alcune stime il numero di soggetti potenzialmente interessati dovrebbe superare le 100mila unità. Il mutato scenario internazionale, l’adesione della Svizzera alle prescrizioni GAFI, il possibile accordo Svizzera-Italia in ambito di scambio di informazioni, le positive esperienze internazionali in analoghe procedure di voluntary disclosure suggeriscono che il momento sia particolarmente propizio per introdurre una procedura che consenta di ottenere quattro risultati: a) il rimpatrio (giuridico) delle masse detenute illecitamente all'estero; b) un adeguato gettito incrementale; c) l’irrogazione di sanzioni ridotte a coloro che si autodenunceranno entro i termini previsti dalla procedura; l’adeguato contrasto futuro dell’evasione fiscale. Si può ipotizzare (fonti Banca d’Italia) che il patrimonio offshore detenuto da soggetti italiani vada dai 100 ai 200 miliardi di euro (alcuni ipotizzano fino a 250 miliardi di euro).