Robo-advisor: regolamentazione ad hoc o adattamento delle norme esistenti?

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foto: autor brentdanley, Flickr, creative commons

I robo-advisor sono tra i fenomeni più interessanti e innovativi sulla scena fintech. Questi servizi basano il proprio funzionamento su algoritmi che combinano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale con tecnologie di analytics: partendo dalle informazioni inserite dal cliente, i robo-advisor identificano la combinazione rischio-rendimento che meglio si adatta al cliente e, sulla base di questa, creano e gestiscono in maniera automatizzata o semiautomatizzata i portafogli di riferimento. Il virtuoso connubio tra tecnologie digitali, intelligenza artificiale, algoritmi e sistemi di calcolo sempre più sofisticati ha facilitato il consolidarsi, anche sul mercato italiano, di realtà che già operanti da anni stanno oggi vivendo un momento di maturazione e di penetrazione sempre più consistente presso il pubblico dei consumatori anche considerando la relativa semplicità di accesso alle piattaforme per il pubblico interessato. Lo sviluppo dei robo-advisor e il passaggio da fenomeno di nicchia e riservato agli addetti ai lavori a realtà che interessa una platea sempre crescente di consumatori ha attirato, come inevitabile, l’attenzione dei regolatori tanto sulla scena internazionale, quanto alle nostre latitudini. Funds People ha chiesto agli avvocati Marco Bellezza e Eleonora Curreli dello studio Legale Portolano Cavallo di fare il punto della situazione.

Le prime riflessioni di Consob
Come evidenziato in termini generali nella relazione annuale per il 2016 della Consob: “La digitalizzazione finanziaria sta portando all’ingresso di nuovi operatori non regolati e non vigilati (ad esempio, società tecnologiche già consolidate o start-up e operatori e-commerce) e allo sviluppo di nuove attività (ad esempio, gestione dei marketplace digitali). Il fenomeno va analizzato e compreso per assicurare sia un appropriato livello di consumer/investor protection sia la possibilità di ingresso e parità di trattamento ai nuovi soggetti nel mercato”.
Con particolare riferimento ai robo-advisor l’autorità di vigilanza ha avuto modo di sottolineare che tali servizi potrebbero risultare non adeguati per talune classi di investitori, non garantire una piena consapevolezza sulla tipologia di servizio offerto e presentare delle criticità sotto il profilo della tutela dei dati personali dei clienti.  In una cornice di mercato nella quale: “[…] il bisogno di educazione finanziaria assume una valenza ancora più rilevante a fronte dei processi di digitalizzazione in corso, che alimenteranno nuove forme di complessità e nuovi modelli di intermediazione (quali ad esempio il già citato robo-advice)”.

Le esperienze internazionali
Come intervenire quindi per assicurare un’adeguata protezione degli investitori che non pregiudichi lo sviluppo di questi servizi?  Degli utili riferimenti in proposito possono ricavarsi dall’esperienza che nel tempo sta maturando sulle due sponde dell’Atlantico. A livello europeo, nel marzo 2016 il Joint Committee delle European Supervisory Authorities, composto dalla European Banking Authority (EBA), la European Securities and Markets Authority (ESMA) e la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), ha pubblicato un Report on automation in financial advice. Nel documento dopo una rassegna circa le caratteristiche del servizio di consulenza automatizzata, si fornisce una valutazione preliminare dei benefici e dei rischi, al fine di delineare eventuali necessità di interventi regolamentari e di vigilanza da parte delle autorità competenti.
Nel mese di marzo di quest’anno la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul tema “FinTech: a more competitive and innovative European financial sector” che si concluderà il 15 giugno 2017, al fine di raccogliere le opinioni degli stakeholder sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella fornitura dei servizi finanziari.  Sul tema dei robo-advisor la Commissione ha sottolineato come un fronte di attenzione per le autorità di vigilanza nazionali deve essere rappresentato dall’esigenza di assicurare l’applicazione delle norme in tema di informazione e protezione del consumatore-investitore.
"Se sul versante europeo il dibattito appare quindi alle battute iniziali possiamo apprezzare come oltreoceano la riflessione sia più avanzata e si stiano sperimentando i primi strumenti per una regolamentazione di tali servizi", spiegano gli esperti. In proposito, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha recentemente emanato delle linee guida che si concentrano proprio sul tema delle disclosure nella consulenza finanziaria automatizzata.
I fornitori di servizi di robo-advising sono tenuti a fornire ai consumatori informazioni: 1) sulla circostanza che la consulenza viene effettuata attraverso l’utilizzo di algoritmi; 2) sulle modalità di utilizzo dei dati dei clienti nel meccanismo decisionale e; 3) sui rischi connessi all’utilizzo di tali sistemi nell’ambito della consulenza finanziaria.

Considerazioni conclusive
L'attenzione dei regolatori sui servizi di robo-advisory è alta. "Da più parti si rileva come non appaia necessaria l’emanazione di norme ad hoc per regolare il fenomeno quanto piuttosto possa essere utile l’emanazione di strumenti di soft law idonei ad orientare gli operatori nella strutturazione dei servizi offerti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di informazione e protezione dei consumatori", dicono gli avvocati Bellezza e Curreli. Ѐ indubbio che come per tutti i fenomeni determinati dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione anche il robo-advisory pone degli interrogativi del tutto nuovi al regolatore, oltre che ai soggetti regolati.  Ad esempio, i consumatori devono essere informati sulle caratteristiche dell’algoritmo alla base del robo-advisor? E in particolare: fino a che punto estendere l’informazione per i consumatori, visto che a potenza di calcolo è un elemento che può condizionare in maniera determinante la scelta di investimento?  A queste e altre domande è chiamato a rispondere il regolatore in un dialogo che si auspica fecondo con tutti i soggetti interessati.