Questa volta la voluntary disclosure è più vicina

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foto: autor kiki99, Flickr, creative commons

È stata una pioggia di rinvii ma finalmente la Commissione Finanze della Camera ha approvato il disegno di legge sull’autoriciclaggio e sulla voluntary disclosure. L’obiettivo è ottenere il nulla osta di Montecitorio prima dell’arrivo della legge di Stabilità. Se l’operazione non dovesse riuscire, il provvedimento potrebbe finire nella stessa legge di Stabilità o in un decreto ad hoc. Così la versione definitiva del provvedimento sull’emersione dei capitali è arrivata nove mesi dopo l’approvazione del decreto legge numero 4 del gennaio 2014. Ora occorre aspettare di vedere se si trasformerà in legge. Intanto ci sono delle novità. La prima è la possibilità di avvalersi della procedura di emersione anche per chi abbia occultato i capitali in Italia. Poi l’introduzione dell’autoriciclaggio, con un salvacondotto per chi aderisce alla collaborazione volontaria.

Il nuovo testo prevede poi la forfettizzazione nel calcolo del rendimento (fissato al 5%) per le attività fino a 2 milioni di euro (tassati al 27%) l’anno, lo scudo penale anche per i professionisti che assistono il contribuente e la norma che mira a favorire la chiusura di un accordo con la Svizzera sullo scambio automatico d’informazioni. Accordo che dovrebbe essere sottoscritto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per garantire i vantaggi (una sanzione di solo il 3%) a chi decide di aderire alla voluntary lasciando i beni in Svizzera. Un’altra novità è l’estensione al 30 settembre 2014 (dal 31 dicembre 2013) delle violazioni che potranno essere sanate mentre il termine ultimo per attivare la procedura rimane il 30 settembre 2015. Non potranno però aderire alla voluntary i contribuenti che sono a conoscenza del fatto che il fisco li ha già nel mirino. Per accedere alla regolarizzazione i contribuenti dovranno fare “richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all’amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, si legge nel provvedimento. Le tasse quindi andranno pagate integralmente, mentre sulle sanzioni sono previsti alcuni sconti.

Sulle novità previste dal piano fiscale in materia di volontary disclosure, Giulia Cipollini, responsabile del Tax presso lo studio legale Withers, commenta: “Era atteso da tempo questo piano sulla voluntary disclosure per consentire ai contribuenti italiani di dichiarare beni non dichiarati né tassati e 'normalizzare'  la loro relazione con il fisco. Ciò che sorprende in questa proposta di legge è  che il piano sarà esteso e arriverà ad includere realtà aziendali, trust e realtà non-commerciali. Un’altra caratteristica molto interessante è che tale piano consentirà a individui e aziende di trasmettere informazioni anche sulle attività non dichiarate in Italia, oltre a quelle offshore. Si tratta di caratteristiche di notevole importanza, che differenziano questo piano da altre iniziative simili". 

Un altro vantaggio è la copertura penale, che prevede la non punibilità “per i delitti di cui agli articoli 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”, e la riduzione a un quarto delle pene previste dagli articoli 2 e 3 del provvedimento. Con questa riduzione, si apre la strada alla possibilità di conversione della pena in sanzione pecuniaria. La grande novità, molto controversa, però è il reato di autoriciclaggio, introdotto con l’articolo 648-ter1 del codice penale per la prima volta nell’ordinamento italiano. Su questa il testo definisce due diverse fattispecie di reato: la prima, punita con la reclusione da 2 a 8 anni e con una multa da 5mila a 25mila euro, “riguarda chi sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità frutto di un delitto non colposo per il quale sia prevista una detenzione pari o superiore a 5 anni”; la seconda, punita con la reclusione da uno a quattro anni, “riguarda chi reinveste il denaro ricavato da delitti non colposi per i quali sia previsto un periodo di detenzione inferiore a cinque anni”. Il testo in discussione alla Camera disciplina poi una questione specifica per l’autoriciclaggio dei proventi dell’evasione fiscale: se i soldi saranno destinati solo “all’utilizzazione o al godimento personale”, sarà punibile il solo reato fiscale. Secondo Pier Carlo Padoan, ministro dell’economia, la norma sull’autoriciclaggio rappresenta “un passo importante verso la regolarizzazione degli scambi internazionali e porterà un contributo tangibile al Paese”.