MiFID II, ESMA ed EBA emanano le Linee guida di idoneità di banche e intermediari finanziari

Sabrina_Galmarini
immagine ceduta

Contributo a cura Avv. Sabrina Galmarini, partner di La Scala Studio Legale.

EBA ed ESMA, dopo un processo di consultazione, hanno congiuntamente emanato, ai sensi della c.d. MiFID II (direttiva 2014/65/UE) e della c.d. CRD IV (2013/36/UE), le attese Linee guida sulla valutazione di idoneità dei membri dell’organo di gestione e dei titolari di “funzioni chiave” di banche ed intermediari finanziari.

Le Linee guida disciplinano in particolare:

  • il tempo sufficiente che i membri dell’organo di gestione devono dedicare all’esercizio delle funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente;
  • le conoscenze, competenze e esperienze che, in via collettiva, i membri dell’organo di gestione devono possedere;
  • i requisiti di onestà, integrità ed indipendenza di spirito che devono caratterizzare i membri dell’organo di gestione;
  • le risorse umane e finanziarie che devono essere destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di gestione;
  • la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell’organo di gestione.

Le Linee guida entreranno in vigore il 30 giugno 2018, unitamente alle Linee guida sulla governance interna delle banche e delle imprese di investimento, emanate dall’EBA ai sensi della CRD IV e che disciplinano i dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell’organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.

Il tema dei requisiti degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, è sul tavolo del MEF, che si rammenta ha posto in consultazione lo schema di regolamento in materia che introduce profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 18 marzo 1998, n. 161, come i criteri di correttezza (che si aggiungono all’onorabilità), competenza (che si aggiungono alla professionalità), indipendenza, adeguata composizione collettiva degli organi. La bozza di regolamento non esaurisce l’attuazione del nuovo articolo 26 TUB, in quanto modalità e tempi di verifica da parte dell’autorità di vigilanza dovranno essere disciplinati dalla Banca d’Italia con regolamentazione propria.