La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano

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foto: autor M.A.J. Photography, Flickr, creative commons

Negli ultimi anni la finanza islamica è divenuta sia un'area le cui dimensioni sono cresciute enormemente fino a costituire un segmento considerevole dei mercati finanziari globali, sia un importante e peculiare modello alternativo di intermediazione finanziaria.

Attualmente le attività riconducibili alla finanza islamica hanno un valore complessivo di 1.800 miliardi di dollari, rappresentando così l'1% della finanza mondiale.

Il paese europeo che si è maggiormente aperto alla finanza Islamica è il Regno Unito ma anche in Italia recentemente si sono cominciate a vedere iniziative dovute principalmente alla presenza di circa un milione e mezzo di mulsulmani (il 3% della popolazione) e alla opportunità di attirare o mantenere in Italia il risparmio di soggetti islamici, (vista anche l'operatività sul territorio di importanti fondi sovrani di paesi musulmani). Ad esempio,  la sgr del Gruppo Azimut offre un prodotto,  il Global Sukuk,  che offre un tipo di investimento conforme alla Sharia, la legge islamica tradizionale. (per approfondire)

La Consob ha dedicato il 6° Quaderno giuridico, pubblicato a luglio 2014, alla finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano.

Lo studio, dopo avere esaminato i principali tratti caratterizzanti la finanza islamica (oltre che la logica economica e giuridica sottesa ai diversi prodotti di finanza islamica), analizza quattro temi:

1) la compatibilità dei prodotti e delle pratiche della finanza islamica con i principi della finanza convenzionale.

Al riguardo il lavoro evidenzia come, in linea generale, la finanza islamica non sia incompatibile con la disciplina europea ed italiana dei mercati finanziari soprattutto in considerazione del fatto che la stessa poggia su un insieme di regole di natura oggettiva che prescindono dalla connotazione etica o religiosa delle attività imprenditoriali e dal settore industriale in cui operano

2) la riconduzione dei principali prodotti finanziari islamici – se ed in quanto standardizzati ed idonei ad essere scambiati nei mercati dei capitali – alla fattispecie di “valore mobiliare” di cui all’art. 1, comma 1-bis del TUF.

Al riguardo lo studio giunge alla conclusione che i più diffusi prodotti finanziari islamici (azioni, sukuk e fondi comuni di investimento), se standardizzati ed idonei ad essere scambiati nei mercati dei capitali, pur non avendo sempre le stesse caratteristiche degli analoghi prodotti di finanza convenzionale, possono essere agevolmente ricondotti alla fattispecie di “valore mobiliare” di cui all’art. 1, comma 1-bis del TUF e, quindi, anche a quella di “strumenti finanziari comunitari” di cui all’art. 93–bis del TUF che ricomprende la fattispecie di “valore mobiliare”.

L’unico tipo di strumento finanziario che pare non essere compatibile con i principi della Shari’ah (che vietano l’eccessiva incertezza nei contratti, la speculazione, il riconoscimento di un interesse), sono gli strumenti derivati che non svolgono una funzione di copertura del rischio.

3) il regime di trasparenza cui devono essere assoggettati i prodotti finanziari islamici e quelli di finanza convenzionale Shari’ah compliant.

Per quanto riguarda il tema relativo al regime di trasparenza cui devono essere assoggettati i prodotti finanziari islamici e quelli di finanza convenzionale Shari’ah compliant, il lavoro evidenzia come la disciplina europea sul prospetto informativo possa trovare piena applicazione in relazione ai sopra citati prodotti finanziari islamici (azioni, sukuk o fondi comuni di investimento), mentre in caso di offerta di un prodotto finanziario diverso da quelli sopra menzionati e non riconducibile alla nozione di valore mobiliare (in quanto non standardizzato ed inidoneo ad essere trattato sui mercati finanziari), l’emittente o l’offerente dovrà redigere un prospetto informativo il cui contenuto dovrà essere definito dalla Consob ai sensi dell’art. 94, comma 6, del TUF.

4) gli strumenti volti ad attrarre (o mantenere) in Italia gli investimenti islamici.

In relazione al tema di come attrarre (o mantenere) in Italia gli investimenti islamici, il lavoro sottolinea l’importanza per le società quotate italiane di essere incluse nei maggiori indici Shari’ah com- pliant che sono presi tipicamente a riferimento dai gestori del risparmio islamico. Attualmente, infatti, il peso delle società quotate italiane in tali indici è largamente inferiore a quello delle società quotate delle principali economie avanzate. Ciò ha evidentemente effetti negativi per le imprese sia sulla liquidità dei relativi titoli, che sul costo del capitale. In questa prospettiva, potrà essere importante la creazione all’interno delle società emittenti non finanziarie di una struttura di controllo sciariatico che assicuri la conformità dei prodotti (e dei servizi) di finanza convenzionale alla Shari’ah o, in alternativa, il rilascio da parte di Shari’ah Scholars (anche rag- gruppati in un vero e proprio Shari’ah Board) di una analoga certificazione di conformità.

Infine, il lavoro affronta il tema della prestazione dei servizi di investimento e di collocamento di prodotti bancari a favore di soggetti islamici da parte di intermediari italiani in relazione al tema dei sistemi di assicurazione dei depositi e di garanzia relativa ai servizi di investimento, essendo tali sistemi considerati generalmente incompatibili con i principi generali della finanza islamica (ed in particolare con il principio partecipativo del profit and loss sharing e dell’idea di rischio che permea tutta l’economia islamica).