La Consulta boccia la Robin Tax

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foto: autor olle svensson, Flickr, creative commons

La Corte costituzionale si è espressa con un giudizio di piena illegittimità a proposito della Robin tax, l’imposta aggiuntiva per le aziende del settore petrolifero ed energetico, privando lo Stato di un gettito potenzialmente pari a 1 miliardo di euro l’anno. La misura era stata introdotta per decreto nel 2008 dal governo Berlusconi con l’obiettivo di contenere i cosiddetti “profitti di congiuntura” in un contesto di alti prezzi del petrolio che oggi risulta ribaltato dal crollo del greggio. La Robin tax si applica alle imprese che operano in tre settori: ricerca e coltivazione di idrocarburi; raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine e gas; produzione e distribuzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili. Il Tesoro ha preferito non rilasciare alcuna considerazione in materia.

Gli operatori giudicano molto positivamente la notizia per il settore delle utility. Secondo Rbc Capital Markets, per esempio, “per Snam, il risparmio è di 90-100 milioni o 0,02-0,03 euro per azione, Terna dovrebbe risparmiare circa 55 milioni di euro o 0,03 eps, Enel GP circa 50 milioni di euro”. Intanto ieri a Piazza Affari, i titoli del comparto energia, già in un trend ascendente in previsione della sentenza, sono ulteriormente saliti dopo la pubblicazione.

La questione di illegittimità era stata sollevata nel 2011 dalla Commissione tributaria provinciale dell'Emilia Romagna secondo la quale la norma violava il principio di capacità contributiva penalizzando tutte le imprese del settore, anche quelle che non si giovano degli aumenti. Il danno per le entrate erariali dello Stato è pari al mancato gettito annuo dell’addizionale Ires di 6,5 punti, stimabile in circa un miliardo sulla base dei dati di Unico 2013, che riguarda però l’anno d’imposta 2012. Quindi è possibile che il gettito sia sceso negli anni successivi a causa della crisi. La sentenza, pubblicata sul sito della Corte Costituzionale, è valida a decorrere del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e dunque non è retroattiva.