Imprese e OICR azionari, è ora di rimuovere la doppia imposizione

Fabio_Galli
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Dal momento che gli OICR sono stati individuati, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, come il veicolo più idoneo per finanziare gli investimenti nelle imprese e per sostenere l'economia reale, è necessario intervenire a livello normativo per eliminare la doppia imposizione fiscale che ancora colpisce le imprese che investono in OICR azionari. Bisogna intervenire con urgenza su un regime di tassazione che ad oggi rende sfavorevole per le imprese l'utilizzo dei fondi comuni italiani ed esteri quale strumento per investire in via indiretta in azioni. Per le imprese è molto più conveniente optare per un investimento diretto in titoli azionari o per il tramite dello strumento societario (le investment companies). In entrambi i casi si evita il regime di tassazione penalizzante che, invece, colpisce gli utili delle azioni comprese nell'attivo di OICR italiani ed esteri, qualora i partecipanti siano costituiti da imprese residenti fiscalmente in Italia.

I fondi sono lo strumento ideale per investire nella piccola e media impresa poiché possono raccogliere risorse da una 'collettività' di altre imprese investitrici, quali ad esempio le imprese di assicurazione, le banche, o le holding. Proprio i fondi consentono di diversificare l'investimento, controllarne il rischio e gestire l'illiquidità dei titoli azionari delle PMI. Eppure il legislatore continua a penalizzarli.

"In questi casi gli utili delle azioni comprese nell'attivo dei fondi comuni" spiega Arianna Immacolato, direttore settore fiscale di Assogestioni, "sono sempre soggetti a imposta due volte: una prima volta come utili d'impresa, a carico della società che li ha prodotti (e che ha come azionista l'OICR) assoggettata a imposta sulla società italiana o estera; una seconda volta come proventi derivanti dalla partecipazione all'OICR a carico delle imprese partecipanti all'OICR medesimo tramite l'applicazione dell'IRES o dell'IRPEF". Non solo. Tali forme di prelievo sono operate sempre (e a titolo definitivo), non essendo accordato alle imprese partecipanti alcun credito d'imposta o abbattimento della base imponibile a fronte dell'imposta italiana o estera pagata a monte dalla società che ha prodotto gli utili. Di conseguenza, gli utili delle azioni comprese nell'attivo di OICR italiani ed esteri sono sottoposti, di regola, a una integrale doppia imposizione economica che non può essere evitata neppure tramite la cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione negli OICR possedute dalle imprese prima di incassare i proventi eventualmente maturati.

"Per questo, finora, ai fini dell'effettuazione degli investimenti azionari, gli investitori imprese hanno privilegiato strumenti diversi dagli OICR" continua Immacolato. E, normalmente, il veicolo prescelto è stato lo strumento societario (le investment companies) ma con il recepimento della direttiva sui fondi di investimento alternativi (AIFMD), che ha introdotto fondi non armonizzati aventi natura statutaria (le SICAF), le possibilità di utilizzo delle investment companies per effettuare gli investimenti in 'equity' si sono notevolmente ridotte considerato che nella maggior parte dei casi tali veicoli rientreranno nella disciplina degli OICR.

Pertanto proponiamo di intervenire per eliminare questa distorsione fiscale introducendo nel decreto recante 'Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti' una norma che abolisca la doppia imposizione economica sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR azionari afferenti quote detenute nell'esercizio di impresa commerciale, prevedendo l'applicazione del regime fiscale degli utili.

In particolare, Assogestioni propone l'inserimento nel decreto recante 'Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti' di una norma che preveda il concorso alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 49,72% o del 5% dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR il cui attivo sia investito in misura prevalente in azioni e strumenti finanziari similari di società o enti residenti nel territorio dello Stato e in Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (e, di conseguenza, l'applicazione della ritenuta di cui agli artt. 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, solo su detta percentuale di proventi) e sempreché risultino soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: (a) il valore dell'investimento in azioni e strumenti finanziari similari non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, al 70% del valore dell'attivo, per più di un numero prestabilito di giorni di valorizzazione delle quote o azioni degli OICR; (b) e i redditi dell'OICR derivino in misura almeno pari all'80% dagli investimenti in azioni strumenti finanziari similari.