Il nuovo regolamento sui fondi d'investimento monetari

Rizzi
Immagine ceduta

Contributo a cura di Luigi Rizzi, Of Counsel di Baker & McKenzie.

A seguito della grave crisi finanziaria che ha colpito i mercati finanziari europei nel 2007 - 2008, il legislatore europeo e le autorità di vigilanza del settore finanziario hanno dato vita ad un imponente processo di emanazione di nuove normative volte a migliorare la struttura dei mercati finanziari in modo da prevenire il ripetersi di crisi così tanto virulente da avere impatti molto negativi sull'economia reale. In questo ambito, tra i numerosi provvedimenti che sono stati emanati negli ultimi dagli organismi regolatori europei, può essere inserito a pieno titolo il Regolamento emanato dal Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE il 14 giugno 2017.

Il Regolamento (UE) 2017 / 1131
Il Regolamento, di recente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (30.6.2017), introduce nuove norme europee sui fondi comuni monetari (FCM) le quali, nel loro complesso e secondo l'intento del regulator europeo, mirano a sostenere il ruolo svolto dei medesimi fondi comuni monetari nel finanziamento dell'economia. Anche sulla base della considerazione della rilevanza che assume il mercato dei fondi comuni monetari in Europa, il quale raggiunge infatti circa 1.000 miliardi di euro, il Consiglio dell'Unione Europea ha voluto adottare un regolamento volto a garantire il buon funzionamento del mercato del finanziamento a breve termine. Tale atto segue comunque le iniziative già adottate dei Paesi nell'ambito dei Paesi appartenenti al gruppo dei G20 e a quelle del Consiglio per la stabilità finanziaria.

Finalità della regolamentazione
Le norme si pongono, quindi, la finalità di contribuire a migliorare la vigilanza e la regolamentazione di un settore che fino ad oggi non era nello stesso modo regolamentato in Europa. A tal riguardo il regolamento stabilisce disposizioni volte ad assicurare che i fondi comuni monetari abbiano una struttura stabile e a garantire che questi investano in attività ben diversificate e di buona qualità sotto il profilo dell'affidabilità creditizia. Inoltre, scopo non secondario, è rappresentato dall'obiettivo di aumentare la liquidità dei fondi comuni monetari in modo da garantire che i fondi monetari possano far fronte a richieste impreviste di riscatto presentate dai risparmiatori, magari spaventati da uno shock finanziario.

Infatti, occorre in proposito rammentare che la crisi finanziaria manifestatasi a partire dagli anni 2007 - 2008 ha mostrato che i fondi comuni monetari possono essere vulnerabili agli shock e addirittura possono contribuire a diffondere o amplificare i rischi di stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. Per le suddette ragioni il regolamento introduce norme specifiche per aumentare la liquidità e garantire che i fondi comunitari possano far fronte a richieste di riscatto improvvise.

Le misure a garanzia del buon funzionamento dei fondi e dei mercati finanziari
Tra le garanzie volte a rafforzare le liquidità si rammentano le commissioni di liquidità e i cosiddetti gate di rimborso: strumenti che sono appunto concepiti per prevenire e limitare le conseguenze di fughe repentine degli investitori. Importante è l'obbligo di avere in portafoglio almeno il 7,5% di attività a scadenza giornaliera e un minimo di investimenti di portafoglio del 15% in attività a scadenza settimanale. La liquidità minima richiesta in attività a scadenza settimanale può essere detenuta, fino massimo al 7,5%, in strumenti del mercato monetario e/o azioni e quote di altri fondi comuni monetari. Il regolamento introduce altresì regole per assicurare la diversificazione degli investimenti, in quanto è previsto ad esempio un limite del 17,5% sugli investimenti in altri fondi comuni monetari.

Si ricorda, poi, che i soggetti dei gestori fondi comuni monetari, rientrando tra gli strumenti finanziari del Testo Unico della Finanza, saranno interessati dalle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza previste dalla direttiva Mifid 2, la quale come noto dovrà essere recepita nell'ordinamento  nazionale entro la data di entrata in vigore della medesima, fissata in tutti i 28 Paesi appartenenti all'Unione Europea al 3 gennaio 2018.

È infine previsto, come sempre accade per gli atti comunitari, una clausola di revisione e cioè l'obbligo per la Commissione Europea di riferire dopo cinque anni al Parlamento Europeo sul funzionamento del regolamento in modo da adottare quegli interventi correttivi volti a migliorare la regolamentazione.