ESMA: nuove regole guida per gli 'umbrella funds'

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foto: autor Reuters/ Thomas Peter

La normativa EMIR entrata in vigore lo scorso febbraio 2014 ha stabilito nuove regole per tutte le entità che hanno a che fare con prodotti derivati. Naturalmente anche l’industria del risparmio gestito ne è coinvolta.

ESMA, nell’ambito delle Q&A ha chiarito lo scorso 21 maggio il reporting di operazioni con derivati per il caso degli umbrella funds. Di fronte alla domanda se in una negoziazione di derivati nel contesto della normativa EMIR, si debba considerare come controparte un fondo a ombrello (che è un OICR o un fondo di investimento alternativo) o il subfondo, la risposta del regolatore europeo è stata la seguente:

-        Se il contratto derivato è concluso a livello di comparto, la controparte dovrebbe essere il comparto e non il fondo a ombrello. In questo caso il sub-fondo deve avere un LEI (Legal Entity Identifier) ai fini della comunicazione e deve essere identificato come controparte.

-        In caso contrario, il fondo a ombrello dovrebbe avere un LEI ai fini della reportistica ed essere identificato come controparte. Ma in questo caso il comparto deve essere identificato come beneficiario.

I cosidetti fondi a ombrello sono un gruppo di fondi fra loro complementari solitamente gestiti dalla medesima società. La particolarità principale sta nel fatto che l’investitore può più facilmente passare da un fondo all’altro, rapidamente e con spese limitate. Questo consente rotazioni settoriali o geografiche per meglio cogliere le varie opportunità dei mercati, ma anche il passaggio da un’asset class all’altra (ad esempio da fondi obbligazionari ad azionari).