Consob, scende in campo l'Arbitro

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Lo scorso 4 maggio la Consob ha approvato l’introduzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed ha adottato il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e individua i criteri di composizione del relativo organo.

Tutti gli intermediari hanno l’obbligo di adesione all’Arbitro in forma scritta entro due mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. Inoltre si prevede un incisivo onere di informativa a favore dei clienti: l’intermediario deve infatti informare gli investitori in merito alle funzioni dell’ACF “precisando che il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti”.

Inoltre si dispone che gli intermediari “assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro” e ancora “rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito web dell’Arbitro”.

Per quanto attiene all’ambito di operatività dell’ACF, la sua competenza resta delimitata alle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Per quanto riguarda la composizione dell’Arbitro, il collegio è “composto da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob”, delineando anche i profili di incompatibilità. La durata in carica è prevista in cinque anni per il presidente e tre anni per gli altri (quattro) membri, dei quali due saranno soggetti a nomina diretta da parte di Consob, mentre gli altri verranno designati previo confronto con le associazioni rappresentative degli intermediari e dei consumatori.

Sotto il profilo procedurale, il ricorso all’ACF potrà essere inoltrato “esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore” nelle modalità che saranno rese note sul sito internet dell’Arbitro. Il procedimento è interamente gratuito per l’investitore e, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, sarà l’intermediario a dover corrispondere un indennizzo.