Consob, al via la consultazione per adattare il regolamento intermediari alle norme Ue

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Dallo scorso 6 luglio, e fino al 21 agosto, la consultazione avviata dalla Consob con il mercato finanziario raccoglierà le proposte di modifica al regolamento intermediari con l’obiettivo di adattarlo alle fonti europee. Tali modifiche intendono recepire nel regolamento intermediari: le disposizioni contenute nella Mifid II, volte a garantire la protezione degli investitori, le disposizioni di cui alla direttiva delegata (Ue) 2017/593 e del regolamento delegato (Ue) 2017/565 e la disciplina in materia di ‘knowledge & competence’ dettata dalla MiFID e dettagliata dall’Esma.

Rispetto alla disciplina concernente la tutela degli investitori sono state apportate al regolamento intermediari le necessarie modifiche atte ad adeguarlo alla citata fonte europea. Per quanto concerne la disciplina sui contratti contenuta nel regolamento intermediari (articoli 37 e 38), la modifica è attuata principalmente al fine di estenderne l’ambito applicativo. L’obbligo di ricorrere al contratto scritto, in coerenza con la MiFID II, viene sancito anche nei rapporti con i clienti professionali e nel caso in cui venga prestato il servizio di consulenza, ove sia effettuata una valutazione periodica dell’adeguatezza.

La disciplina sugli incentivi - contenuta nel Libro III, Parte II, Titolo V del regolamento intermediari - è modificata per recepire le corrispondenti disposizioni previste dalle fonti europee, primarie e secondarie [direttiva delegata (Ue) 2017/593]. Al fine di una migliore sistematizzazione e chiarezza della disciplina applicabile, sono stati introdotti tre nuovi Capi, con cui si dà attuazione alle previsioni riguardanti rispettivamente:

  • Capo I: gli incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente;
  • Capo II: gli incentivi specificamente attinenti ai servizi di gestione e di consulenza indipendente;
  • Capo III: la ricerca in materia di investimenti.

In tema di product governance, la necessità di recepire le disposizioni della normativa europea, primaria e secondaria, ha portato all’introduzione nel regolamento intermediari del nuovo Titolo VIII-bis (Libro III, Parte II). Per articolare meglio gli obblighi derivanti da tale disciplina, sono stati individuati due set di disposizioni differenziate applicabili, rispettivamente, agli ‘intermediari produttori’ e agli ‘intermediari distributori’.

Ulteriori modifiche sottoposte a consultazione vertono sull’offerta e consulenza inerenti a depositi strutturati e prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche, alle quali sono state estese le regole di condotta di derivazione MiFID II contenute nel regolamento intermediari.

Con l’occasione, è stata sottoposta alla consultazione del mercato anche una modifica dell’articolo 79 del regolamento intermediari finalizzata a uniformare la disciplina in materia di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza a quella in materia di offerta fuori sede, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b) del Tuf.

Come specificato dalla Consob, “in tal modo, l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, può essere liberamente effettuata sia mediante la contestuale presenza fisica e simultanea del soggetto offerente e dell’oblato, sia mediante ricorso a strumenti di comunicazione a distanza (fax, posta elettronica, intranet aziendale) che prescindano da tale simultaneità, senza necessità di un intermediario incaricato. Unica condizione imposta è che tale sistema sia protetto da adeguate misure di sicurezza in grado di consentire l’accesso esclusivamente ai soggetti interessati, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano al momento dell’accesso”.

La nuova disciplina in materia ‘knowledge & competence’ è contenuta nel nuovo Titolo VIII-ter del Libro III, Parte II, del regolamento intermediari. L’obiettivo delle disposizioni in questione è garantire una maggiore tutela degli investitori e incrementare il livello di qualificazione del personale a diretto contatto con la clientela, senza trascurare le esigenze di flessibilità, riduzione degli oneri e autonomia organizzativa degli intermediari. La Consob ha specificato che nella predisposizione delle nuove disposizioni sono stati contemplati i suggerimenti raccolti nella consultazione preliminare svoltasi tra il 22 dicembre 2016 e il 20 gennaio.

“In particolare”, si legge sul sito dell’entità, “si è inteso fornire un sistema flessibile di accesso all’attività, ammettendo una pluralità di percorsi formativi e un’ampia gamma di titoli di studio e bilanciando, fatto salvo il periodo minimo di sei mesi, la durata dell’esperienza richiesta in funzione del titolo di studio conseguito (più bassa è la qualifica, maggiore è l’esperienza richiesta)”. I requisiti di qualifica ed esperienza sono stati, poi, diversamente modulati in base alle caratteristiche del servizio prestato, “richiedendo per chi intende svolgere il servizio di consulenza, a parità di titolo di studio, un periodo di esperienza più elevato rispetto a coloro che forniscono informazioni”.