Bail-in: piena tutela per fondi comuni e gestioni patrimoniali di SGR

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foto: autor My Buffo, Flickr, creative commons

Bail-in sì. Bail-in no. In un botta e risposta tra la Banca d’Italia e Assogestioni in merito all’applicabilità del meccanismo alle disponibilità affidate da una SGR a una banca di risoluzione le cose non sembrano granché chiare. Se da una parte Bankitalia concorda nel ritenere che le passività aventi ad oggetto le risorse liquide di un fondo comune di investimento (OICVM o FIA), affidate a un depositario sottoposto a risoluzione, non possano essere assoggettate a bail-in, dall’altra non esclude che il meccanismo potrebbe invece verificarsi in merito ai fondi pensione o ad altri organismi di investimento collettivo del risparmio come SICAV e SICAF, se affidati ad un depositario posto in risoluzione. Secondo l’autorità bancaria infatti in questi casi la legge non prevede alcuna protezione in sede concorsuale per le disponiblità liquide né le disposizioni che sanciscono l’autonomia patrimoniale a beneficio dei fondi comuni d’investimento possono essere suscettibili ad applicazione analogica in ragione del loro carattere eccezionale. Stesse considerazioni poi per i fondi pensione.

Come a dire, solo il fondo comune d’investimento ad oggi sembra essere assolutamente tutelato. L’istituto di Viale Nazionale si è insomma attenuto a leggere le norme, ma suggerisce ad Assogestioni, in merito alle consapevolezza delle disparità riscontrate nella normativa, “di intraprendere iniziative legislative nelle opportune sedi, nel rispetto dell’ordinamento europeo”. E su questo Assogestioni si sta già muovendo, come spiega nella nota pubblicata proprio in merito alla lettera che l’associazione aveva inviato lo scorso marzo a Bankitalia.  

Capitolo a parte poi per le gestioni patrimoniali. L’istituto concorda con Assogestioni nell’inapplicabilità del bail-in a queste forme di liquidità offerte dalle SGR, anche se la liquidità è depositata presso una banca, poi assoggettata a risoluzione. Per contro, secondo l’autorità bancaria, “in caso di risoluzione di una banca autorizzata alla prestazione di servizi di investimento e accessori, il bail-in può applicarsi alle passività aventi ad oggetto le somme di denaro da essa ricevute nella prestazione da parte sua di questi servizi, dal momento che esse non beneficiano della separazione patrimoniale prevista dall’articolo 22 del Testo Unico della Finanza né di altra tutela in sede concorsuale. Per la medesima ragione, a queste disponibilità può essere applicato il bail-in, anche se affidate dalla banca a un depositario o un sub-depositario, in caso di risoluzione di questi ultimi”.